LE NORME CHE REGOLAMENTANO LA VITA DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 1
E’ costituita l’Associazione nazionale sindacale inquilini ed assegnatari per la casa, l’ambiente ed il territorio, denominata ASSOCASA.
ARTICOLO 2
L’ adesione all’ASSOCASA è libera e senza alcuna distinzione di carattere etnico, politico, sindacale e religioso; è riservata agli inquilini (compresi gli affittuari di locali per attività commerciali), gli assegnatari, a quanti sono proprietari dell’appartamento abitato. L’iscrizione dà diritto – a chi è in regola con le norme del tesseramento – alla partecipazione alle attività dell’Associazione ed alle tutele previste.
ARTICOLO 3
Le finalità prioritarie dell’ ASSOCASA sono le seguenti :
Promuovere e agevolare l’accesso al bene-casa in tutte le diverse forme possibili (proprietà, locazione, assegnazione, cooperazione, ecc.);
Promuovere e partecipare alla elaborazione ad ogni livello delle leggi e delle norme che disciplinano le locazioni e vigilare sulla corretta applicazione anche per valorizzare qualitativamente il rapporto con l’ambiente e favorire una corretta residenzialità
Rappresentare e tutelare gli iscritti ad ogni livello nei confronti della proprietà pubblica e privata;
Operare per conseguire la partecipazione degli assegnatari alla diretta e responsabile gestione operativa del patrimonio abitativo pubblico.
Promuovere e agevolare l’accesso al bene-casa in tutte le diverse forme possibili (proprietà, locazione, assegnazione, cooperazione, ecc.);
Promuovere e partecipare alla elaborazione ad ogni livello delle leggi e delle norme che disciplinano le locazioni e vigilare sulla corretta applicazione anche per valorizzare qualitativamente il rapporto con l’ambiente e favorire una corretta residenzialità
Rappresentare e tutelare gli iscritti ad ogni livello nei confronti della proprietà pubblica e privata;
Operare per conseguire la partecipazione degli assegnatari alla diretta e responsabile gestione operativa del patrimonio abitativo pubblico.
ARTICOLO 4
L’ASSOCASA ritiene fondamentale la costante ricerca del confronto con le controparti pubbliche e private, per addivenire ad una equa definizione dei problemi.
ARTICOLO 5
Gli obiettivi dell’ ASSOCASA sono perseguiti anche mediante una adeguata informativa e l’organizzazione di manifestazioni pubbliche.
ARTICOLO 6
Sono organi nazionali dell’Associazione:
il Congresso Nazionale
il Segretario Nazionale
la Segreteria Nazionale
il Consiglio Nazionale
il Collegio Nazionale dei Sindaci
il Collegio Nazionale dei Probiviri
la Consulta Tecnica.
il Congresso Nazionale
il Segretario Nazionale
la Segreteria Nazionale
il Consiglio Nazionale
il Collegio Nazionale dei Sindaci
il Collegio Nazionale dei Probiviri
la Consulta Tecnica.
ARTICOLO 7
II Congresso nazionale si riunisce ogni tre anni, con le norme previste dal “Regolamento organizzativo”.
E’ l’ Òrgano che determina le linee generali della politica e dell’azione dell’Associazione.
Elegge:
il Segretario nazionale
nove dei diciotto componenti della Segreteria nazionale
il Collegio Nazionale dei Sindaci
il Collegio Nazionale dei Probiviri.
E’ di norma convocato dal Segretario nazionale oppure in via straordinaria dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
E’ l’ Òrgano che determina le linee generali della politica e dell’azione dell’Associazione.
Elegge:
il Segretario nazionale
nove dei diciotto componenti della Segreteria nazionale
il Collegio Nazionale dei Sindaci
il Collegio Nazionale dei Probiviri.
E’ di norma convocato dal Segretario nazionale oppure in via straordinaria dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
ARTICOLO 8
Il Segretario nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione e la dirige secondo gli indirizzi di carattere generale fissati dal Congresso nazionale.
Decide l’assetto funzionale operativo dell’Associazione;
convoca e presiede i lavori della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale;
nomina nove componenti la Segreteria Nazionale;
può nominare anche uno o più Vice Segretari fra i componenti la Segreteria Nazionale
Decide l’assetto funzionale operativo dell’Associazione;
convoca e presiede i lavori della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale;
nomina nove componenti la Segreteria Nazionale;
può nominare anche uno o più Vice Segretari fra i componenti la Segreteria Nazionale
ARTICOLO 9
La Segreteria nazionale, composta da un massimo di diciotto membri, coadiuva il Segretario nell’espletamento delle sue funzioni.
In particolare su proposta del Segretario nazionale:
emana le norme per il tesseramento;
predispone ed approva il bilancio annuale;
approva modifiche urgenti allo Statuto dell’Associazione;
approva il regolamento organizzativo;
delibera su tutte le questioni di carattere organizzativo amministrativo e politico e su quanto necessario;
nomina – su proposta del Segretario nazionale e qualora se ne ravvisi la documentata necessità – Commissari delle strutture provinciali ed i Segretari Regionali.
Può cooptare – su proposta del Segretario nazionale – nuovi componenti la Segreteria, in sostituzione di componenti dimissionari o decaduti. I componenti la Segreteria decadono automaticamente dopo essere stati assenti ingiustificatamente per almeno tre riunioni.
In particolare su proposta del Segretario nazionale:
emana le norme per il tesseramento;
predispone ed approva il bilancio annuale;
approva modifiche urgenti allo Statuto dell’Associazione;
approva il regolamento organizzativo;
delibera su tutte le questioni di carattere organizzativo amministrativo e politico e su quanto necessario;
nomina – su proposta del Segretario nazionale e qualora se ne ravvisi la documentata necessità – Commissari delle strutture provinciali ed i Segretari Regionali.
Può cooptare – su proposta del Segretario nazionale – nuovi componenti la Segreteria, in sostituzione di componenti dimissionari o decaduti. I componenti la Segreteria decadono automaticamente dopo essere stati assenti ingiustificatamente per almeno tre riunioni.
ARTICOLO 10
Il Consiglio Nazionale è composto da:
il Segretario Nazionale
i Componenti la Segreteria Nazionale
il Presidente del Collegio dei Sindaci
il Presidente del Collegio dei Revisori
i Segretari provinciali eletti.
Partecipano alle riunioni – senza diritto di voto – i Segretari regionali ed i Commissari provinciali.
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale può eleggere un Vice Presidente
il Segretario Nazionale
i Componenti la Segreteria Nazionale
il Presidente del Collegio dei Sindaci
il Presidente del Collegio dei Revisori
i Segretari provinciali eletti.
Partecipano alle riunioni – senza diritto di voto – i Segretari regionali ed i Commissari provinciali.
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale può eleggere un Vice Presidente
ARTICOLO 11
Il Collegio Nazionale dei Sindaci, è l’organo cui compete di verificare i bilanci e i relativi documenti contabili di tutta l’Associazione.
Il Collegio, eletto dal Consiglio nazionale, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
Il Presidente è eletto fra i membri effettivi. Qualora se ne ravvisi la inderogabile necessità, la segreteria nazionale – su proposta del Segretario Nazionale – può cooptare altri iscritti per completare l’organico.
Il Collegio, eletto dal Consiglio nazionale, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
Il Presidente è eletto fra i membri effettivi. Qualora se ne ravvisi la inderogabile necessità, la segreteria nazionale – su proposta del Segretario Nazionale – può cooptare altri iscritti per completare l’organico.
ARTICOLO 12
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo di giurisdizione interna cui compete di decidere il contenzioso sull’attuazione e il rispetto delle norme statutarie.
Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; i primi eleggono il Presidente del Collegio. I membri del collegio dei Probiviri non possono far parte di altri organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri decide entro 15 giorni dall’arrivo della denuncia.
E’ ammesso ricorso, entro 15 giorni dal ricevimento della deliberazione, alla Segreteria Nazionale.
Le sanzioni irrogabili sono: la censura, la sospensione temporanea o definitiva dagli incarichi, la espulsione.
Qualora se ne ravvisi la inderogabile necessità, la segreteria nazionale su proposta del Segretario nazionale – può cooptare altri iscritti per completare l’organico.
Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; i primi eleggono il Presidente del Collegio. I membri del collegio dei Probiviri non possono far parte di altri organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri decide entro 15 giorni dall’arrivo della denuncia.
E’ ammesso ricorso, entro 15 giorni dal ricevimento della deliberazione, alla Segreteria Nazionale.
Le sanzioni irrogabili sono: la censura, la sospensione temporanea o definitiva dagli incarichi, la espulsione.
Qualora se ne ravvisi la inderogabile necessità, la segreteria nazionale su proposta del Segretario nazionale – può cooptare altri iscritti per completare l’organico.
ARTICOLO 13
Sono organi provinciali dell’Associazione:
il Congresso provinciale
il Segretario provinciale
la Segreteria provinciale
le Segreterie zonali.
il Congresso provinciale
il Segretario provinciale
la Segreteria provinciale
le Segreterie zonali.
ARTICOLO 14
Tutte le cariche statutarie sono attribuite ed accettate a titolo gratuito
ARTICOLO 15
La struttura organizzativa dell’ ASSOCASA è quella prevista dall’apposito regolamento organizzativo
ARTICOLO 16
Le obbligazioni -anche economiche- assunte dagli organi provinciali sono di competenza ed a carico dei responsabili locali dell’Associazione, che ne rispondono personalmente, senza che possano essere chiamati a rispondere gli organi nazionali.